Indice degli articoli:

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 - Attività

Art. 4 – Categorie di Associati

Art. 5 - Diritti e obblighi dei soci

Art. 6 – Ammissione degli Associati

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Art. 10 - L'assemblea degli Associati

Art. 15 – Maggioranze per l'assemblea

Art. 16 – Il consiglio direttivo

Art. 26 – Risorse economiche

Art. 27 – Quota sociale

 

La nostra Onlus, che ha sede a Firenze, è stata costituita il 15 aprile 2004 per atto pubblico rogato dal Notaio Renzo Chiavistelli di Firenze rep. 317.624 fasc. 15076

-Principali articoli dello Statuto:

 

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita con sede in Firenze l'associazione denominata “CONVERSANDO – Associazione socio-umanitaria - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)” di seguito detta “Associazione”.

La sede iniziale è posta in Via Poggio Bracciolini n. 9 ma l'Assemblea dei soci, con le maggioranze indicate al successivo art. 15, potrà trasferire la sede in altro luogo del Comune di Firenze senza necessità di modificare il presente statuto.

2. L 'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa,devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a finì di pubblica utilità,salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

4. L 'associazione ha durata illimitata.

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Art. 2 - Attività

1. L 'associazione svolge le seguenti attività:

promuovere, favorire e sviluppare rapporti ed incontri con i genitori di coloro che manifestano disagi alimentari al fine di dare, con l'ausilio di terapeuti, aiuto e conforto;

promuovere, favorire e sviluppare tutte quelle iniziative e manifestazioni di carattere socio-culturale e scientifico che possano servire a far conoscere, diffondere, divulgare le problematiche sanitarie ed in particolare quelle dell'anoressia e della bulimia ed in generale dei disturbi dell'alimentazione.

2. A tal fine l'associazione potrà svolgere in particolare le seguenti attività, che hanno soltanto significato enunciativo e non esaustivo delle attività che in generale potrà essere chiamata a porre in essere:

promuovere studi, ricerche, sperimentazioni, interventi di documentazione;

promuovere e mantenere contatti con enti a livello locale, nazionale o internazionale che perseguono scopi connessi, strumentali ed affini a quelli istituzionali dell'associazione;

promuovere, in collaborazione con enti pubblici e privati, la progettazione e la realizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde ed ogni altra manifestazione pubblica mirante alla divulgazione della conoscenza dei disturbi alimentari;

utilizzare le moderne tecnologie informatiche e digitali per diffondere la conoscenza di tali problematiche;

svolgere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi riguardanti i disturbi alimentari;

organizzare e partecipare a incontri e manifestazioni di carattere socio-culturale;

promuovere e gestire interventi di formazione e aggiornamento, nonché studi, ricerche, sperimentazioni, interventi di documentazione aventi ad oggetto tematiche socio-culturali;

stipulare convenzioni con Istituti pubblici e privati per facilitare e migliorare l'organizzazione di meeting, eventi socio-culturali;

ricevere contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni di qualsiasi natura, sia da enti statali e locali sia da persone fisiche e giuridiche, direttamente connessi e finalizzati alla realizzazione degli interventi e delle attività sopra descritte;

usare, come mezzo utile alla diffusione della conoscenza e dell'informazione su tali eventi, l'attività editoriale.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'associazione potrà organizzare, occasionalmente e nei limiti previsti dalle leggi in materia, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, rievocazioni o compagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività direttamente connesse o strumentali al conseguimento dei propri fini istituzionali necessarie o utili per un migliore conseguimento del proprio oggetto. Potrà inoltre sostenere iniziative o programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'associazione.

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'associazione si avvale prevalentemente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati. Tuttavia, l'associazione potrà anche avvalersi dell'opera di consulenze e servizi esterni, regolarmente remunerata.

5. L'Associazione è laica ed apolitica, senza fini di lucro ed è retta e regolata dagli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile, oltre che dalle norme del presente statuto.

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Art. 4 – Categorie di Associati

1. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Onorari.

a) Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro sei mesi dalla sua costituzione. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali.

b) Sono Soci Ordinari coloro che si associano per partecipare all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali.

c) Sono Soci Sostenitori coloro che per aver contribuito finanziariamente o aver svolto attività a favore dell'Associazione, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto, sono eleggibili a cariche sociali e possono assumere incarichi loro affidati dal Consiglio Direttivo.

d) Sono Soci Onorari persone di notevoli capacità scientifiche e culturali, nominati direttamente dal Consiglio Direttivo fra persone che si sono particolarmente distinte nel mondo della storia, dell'arte, della scienza e della cultura. Non sono vincolati ad oneri relativi alle quote sociali, hanno diritto di voto e sono eleggibili a cariche sociali.

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Art. 5 - Diritti e obblighi dei soci

1. Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto e dai regolamenti. In particolare hanno diritto:

di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera del Consiglio Direttivo;

di contribuire, compatibilmente con le proprie capacità, alla realizzazione degli scopi dell'associazione a seconda della categoria di appartenenza di ciascun associato;

di esercitare i propri diritti di voto e di nomina secondo i limiti previsti dallo statuto.

2. Gli associati assumono inoltre i seguenti obblighi e doveri:

di operare nell'interesse dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari;

di rispettare e far rispettare le norme statutarie e regolamentari;

di impegnarsi attivamente nell'associazione;

di diffondere la conoscenza e gli scopi dell'associazione.

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Art. 6 – Ammissione degli Associati

1. Possono far parte dell'associazione tutti coloro che siano interessati all'attività dell'associazione. L'ammissione è consentita a persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società, pubbliche o private, sia di nazionalità italiana che estera.

2. Chi intende aderire all'associazione deve compilare e presentare apposita domanda di adesione al Consiglio Direttivo. Con la domanda di adesione il richiedente dichiara di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto e i regolamenti, se presenti, dell'associazione.

3. Con la domanda di adesione accettata dal Consiglio Direttivo si obbligano ad assumere incondizionatamente tutti i doveri e gli obblighi di socio e acquistano il diritto di partecipare a tutte le attività del sodalizio, e di godere dei benefici che a favore degli associati sono stabiliti dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza del provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che la stessa sia stata respinta. Sia in caso di diniego espresso che nel caso di tacito rifiuto il Consiglio Direttivo non è obbligato a motivare la propria decisione.

5. L'età minima per associarsi è di anni 18 compiuti. Il Consiglio Direttivo potrà tuttavia acconsentire, nell'eventualità in cui ad associarsi siano nuclei familiari, l'iscrizione anche di minorenni.

6. Ciascun associato potrà richiedere copia dello Statuto dell'Associazione dietro rimborso delle spese amministrative e di cancelleria.

7. Gli associati, persone fisiche, sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti interni, oltre che per l'elezione degli organi sociali.

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Art. 7 – Perdita della qualifica di Associato

1. Il rapporto associativo del singolo associato si estingue nei seguenti casi:

1) per recesso dell'associato, comunicando tale intenzione a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale. In tal caso il recesso, che non potrà essere in nessun modo negato dal Consiglio Direttivo, produrrà efficacia allo scadere dell'esercizio sociale durante il quale è stato comunicato;

2) per decadenza, nel caso in cui l'associato non provveda a versare le quote, i contributi associativi ordinari e/o straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo nei termini e secondo le modalità da quest'ultimo fissati;

3) con il decesso dell'associato;

4) per esclusione, qualora l'associato abbia compiuto atti contrari all'interesse dell'associazione o lesivi della sua immagine e reputazione.

2. L'esclusione viene accertata e deliberata dall'assemblea ordinaria degli associati con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno tre/quarti degli associati iscritti.

3. In ogni caso, qualsiasi sia la ragione dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non potrà far valere alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né potrà pretendere la restituzione di quote e/o contributi precedentemente versati.

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Art. 8 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà di questa. Il patrimonio è destinato allo svolgimento di attività del sodalizio associativo.

2. Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono finanziate:

a) dalle quote associative versate dagli associati,

b) dagli eventuali altri proventi generati dalle attività e dalle iniziative dell'associazione,

c) dalle eccedenze attive di gestione,

d) da tutti i contributi percepiti, sia da associati che enti e organizzazioni pubbliche e/o private,

e) dai beni mobili ed immobili (se il loro acquisto sia possibile giuridicamente) a qualsiasi titolo acquisiti,

f) da sponsorizzazioni, sovvenzioni e proventi pubblicitari,

g) da lasciti e donazioni (se la loro accettazione sia possibile giuridicamente).

3. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in merito agli investimenti necessari e sull'utilizzazione dei fondi patrimoniali.

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Art. 9 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:

l'assemblea degli associati,

il consiglio direttivo,

il presidente,

il vice-presidente, se nominato,

il tesoriere,

il segretario,

il collegio dei revisori dei conti, se la sua presenza è deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati,

il comitato scientifico, se la sua presenza è deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati.

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Art. 10 - L'assemblea degli Associati

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

3. L'assemblea ordinaria dei Soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo, si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla fine del precedente esercizio, per approvare il bilancio consuntivo.

3. Compete all'assemblea ordinaria:

l'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo sull'andamento economico e finanziario dell'associazione e sull'attività svolta in generale;

l'approvazione del bilancio previsionale dell'esercizio in corso;

la nomina dei componenti il consiglio direttivo,

la nomina dei componenti il collegio dei revisori, se previsto,

l'approfondimento di tutte le questioni ed argomenti che il consiglio direttivo ritiene di dover sottoporre all'approvazione dell'assemblea,

l'approvazione o meno delle richieste di modifica dello statuto;

la determinazione dell'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

4. L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento dell'associazione, nonche sulla nomina dei liquidatori.

5. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.

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Art. 15 – Maggioranze per l'assemblea

1. Per la costituzione legale dell'assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria in prima convocazione l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

3. I membri del consiglio direttivo che rivestono anche la qualità di associati non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano l'azione di responsabilità nei loro confronti.

4. Per la costituzione legale dell'assemblea straordinaria e per la validità delle delibere è necessaria la presenza o la rappresentanza di almeno i due/terzi degli associati iscritti all'associazione. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

5. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti cosi che rappresentino almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

6. In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due/terzi degli associati iscritti.

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Art. 16 – Il consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo, nominato dall'assemblea ordinaria degli associati, composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove membri.

Spetta all'assemblea ordinaria la determinazione del numero dei membri componenti il consiglio direttivo.

2. I membri del consiglio direttivo devono essere scelti tra gli associati ma per i primi sei anni dalla costituzione dell'associazione la maggioranza dei consiglieri deve essere scelta fra gli associati che rientrano nella categoria dei fondatori.

3. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

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Art. 26 - Risorse economiche

1. L 'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della

propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;

- contributi dei privati;

- contributi dello Stato,di enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- introiti derivanti da convenzioni;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

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Art. 27 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è

frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle

riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e

non possono essere eletti alle cariche sociali.

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